Scaduto

Gara #33

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
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Informazioni appalto

18/11/2020
Aperta
Servizi
€ 50.000,00
RIZZO ALESSANDRA

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

1
8503462ED1
H19C20001040004
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

11/12/2020 12:00
18/12/2020 12:00
21/12/2020 12:00

Allegati

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Chiarimenti

27/11/2020 08:19
Quesito #1

L’art. 1 comma 1 dello schema di convenzione prevede che Il servizio di tesoreria venga svolto dal Tesoriere presso i propri locali nel Comune di Novoli o in subordine, con sportello entro un raggio di 10km dalla sede Municipale.
Si chiede di volere confermare che il suddetto impegno dovrà essere assolto al momento dell’attivazione del servizio in base all’offerta tecnica presentata e che l’aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo anche oltre i 10 km con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.
 
27/11/2020 15:00
Risposta
L’impegno dovrà essere assolto al momento dell’attivazione del servizio.
Non è prevista la possibilità di svolgimento del servizio presso locali posti a distanza superiore a Km 10 dalla sede municipale.
 
26/11/2020 12:45
Quesito #2
  1. In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico del Comune il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè gli adempimenti ed oneri per la conservazione documentale degli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.
27/11/2020 15:00
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
03/12/2020 11:17
Quesito #3
Domanda 1 Refuso Commissioni Bonifici a carico Beneficiari
Nel nuovo disciplinare pubblicato il 27nov20 e modello di offerta tecnica viene richiesto all’item2 di quantificare le commissioni sui bonifici a carico dei beneficiari. Considerato che a seguito della Direttiva Europea PDS2 dal 01/01/19 è fatto divieto alla Banca Tesoriera di applicare le commissioni a carico dei beneficiari scorporandole dall’importo del mandato di pagamento da voi disposto, si vuol aver conferma che trattasi di un refuso in quanto le commissioni oggetto di offerta saranno applicare, per i pagamenti non esenti da spese, a carico dell’ordinate ovvero del Comune.

Domanda 2- Garanzia Provvisoria non necessaria
Nel  nuovo disciplinare viene indicato all’art.10 fra i documenti da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, oltre allegato B istanza di Ammissione, l’attestazione del pagamento del bollo, il PASSOE, il DGUE, lo schema di convenzione e bando di gara, anche la “Polizza di garanzia di cui all’art.16 del presente Disciplinare”.
L’art.16 del disciplinare fa però riferimento alla garanzia definitiva del 10% del valore del contratto. Considerato che il Decreto Semplificazioni  (DL 16 luglio 2020, n. 76) ha abolito la garanzia provvisoria del 2% per le gare di appalto, si vuol avere conferma che non occorre inserire nella busta contenente  la documentazione amministrativa alcuna garanzia. La garanzia definitiva sarà rilasciata dalla banca aggiudicatrice del servizio a favore del Comune pari al 10% del valore offerto in sede di gara.  
 
04/12/2020 09:30
Risposta
Domanda 1 e 2. Si conferma trattarsi di un refuso. Si prega di prendere visione dei documenti aggiornati.
11/12/2020 09:05
Quesito #4
SCHEMA DI CONVENZIONE
 
  1. Art.3 comma 5. Il tesoriere potrà provvedere alla riscossione delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali con accrediti su specifici conti correnti bancari da attivare su richiesta dell’ente. Il tesoriere dovrà rendicontare a cadenza settimanale, le somme riscosse con l’indicazione nominativa dei creditori, date versamenti ed importi ed in caso di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (RID) dovrà fornire anche l’elenco degli insoluti.
Trattandosi di attività specifiche affidate ai soggetti riscuotitori, tale attività sarebbe aggiuntiva rispetto ai compiti del tesoriere e come tale, oggetto di separata contrattazione, tanto sia per la gestione delle entrate con modalità SDD che per quelle eventuali con utilizzo del nodo dei pagamenti (sistema pagoPA), in quest’ultima ipotesi, la banca agirebbe nella qualità di Partner Tecnologico dell’ente, confermate?
 
  1. Art.3 comma 10 Ogni spesa derivante dall’adeguamento del servizio alle modifiche normative e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizi, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l’Ente.
Confermate che ognuna delle parti sosterrà le spese di propria competenza?   
 
  1. Art.5 comma 11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
Si chiede conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente.
 
  1. Art. 17 comma 5. Il Tesoriere riceve in deposito marche per diritti d'ufficio, moduli bollati ed ogni altro contrassegno che venisse istituito per legge o per disposizione dell'Ente relativo ad esazione di tasse, diritti o d'altro. Dietro richiesta, ne cura la consegna agli uffici dell’Ente introitando l'importo relativo.
Ci confermate che, trattandosi di documenti cartacei, non valorizzabili all’interno dei sistemi gestionali del tesoriere (cioè diversi da titoli codificati), gli stessi potranno essere custoditi esclusivamente all’interno di una cassetta di sicurezza, se disponibile, presso l’agenzia tesoriera? Si precisa inoltre tale attività in quanto ricomprendente diverse fattispecie (marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell'Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro) potrebbero, stante l’onerosità del servizio non quantificabile a priori, anche non preservare l'equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale, con riferimento alla remunerazione della prestazione del tesoriere.
 
  1. Art.2 comma 2 E’ consentita la proroga tecnica alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.
Tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la proroga negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi sei, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.

 
  1. Lo schema di convenzione prevede la liquidazione degli interessi verrà effettuata con periodicità trimestrale.

Il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale. Si chiede quindi conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale.

 
  1. Lo schema di convenzione prevede che i tassi applicati siano indicizzati all’Euribor a 3 mesi 365 gg.

Si chiede conferma che, in coerenza con le decisioni dell’European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360.

 
  1. Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del  24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare.
  2. Presente che nel bando di gara non è specificato il ruolo dell’aggiudicatario per il trattamento dei dati si chiede conferma che agirà in qualità di titolare autonomo in quanto conforme alla normativa vigente, considerando che gli enti pubblici sono tenuti per legge, per il servizio di tesoreria, ad avvalersi di soggetti terzi e che la banca ha, tra le funzioni istituzionali, anche quella di tesoreria.

DICHIARAZIONI
 
  1. E’ previsto che il concorrente comunichi il nominativo e la qualifica del responsabile e del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Si chiede conferma che non sia necessaria la suddetta comunicazione e la successiva produzione a comprova di atti di nomina o similari in quanto trattasi di dati interni al concorrente e di servizio di natura intellettuale svolto all’interno di locali dell’aggiudicatario, fermo restando che il concorrente sarà tenuto a dichiarare che ha assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 relativamente alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni e del medico competente.
 
16/12/2020 19:22
Risposta
1.E’ possibile ma non certo

2. Ogni spesa derivante dall’adeguamento del servizio alle modifiche normative e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, è effettuata senza oneri per l’Ente

3. Il Tesoriere è tenuto a non accettare assegni bancari, se non quelli previsti dal comma 11 dell’art. 5 dello schema di Convenzione.

4. Non ci dovranno essere ulteriori costi per l’Ente.


5.Si conferma

6.Si conferma

7. Si conferma

8. Si conferma

9. Si conferma che l’aggiudicatario sarà tenuto a soddisfare i requisiti del trattamento dati richiesti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.


10. No, il concorrente deve dichiarare che ha assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 relativamente alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni e del medico competente, indicando contestualmente il nominativo e la qualifica del responsabile e del medico competente.
 

Comune di Novoli

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